IL GIUDICE DI PACE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza per la promozione di  giudizio
 di legittimita' costituzionale, ex legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Letto il ricorso che precede, assunto al n. 27/1995 del reg. gen.,
 mediante  il  quale  la  Liquigas  S.p.a;,  con  sede  in Milano, via
 Tucidide 56, Torre n. 4,  in  persona  del  suo  direttore  amm/vo  e
 finanziario  rag.  Aiazzone,  elett.te dom.ta in Sassari, via Mazzini
 2/D presso lo studio legale dell'avv. Giorgio  Spanu,  dal  quale  e'
 rappresentata  e  difesa, chiede all'intestato ufficio del giudice di
 pace di voler emettere decreto ingiuntivo  contro  la  signora  Cossu
 Orsola  (  ex  gestore Hotel ai Carrubi S.a.s.) res.te in Thiesi, via
 Orto  Parrocchiale,  per  il   pagamento   di   L.   518.794,   oltre
 rivalutazione, interessi e spese di procedimento;
    Esaminati i documenti allegati;
    Ritenuta   l'accoglibilita'   della   domanda,   sussistendovi  le
 condizioni di legge;
    Considerato che l'art. 64l c.p.c., in base al quale deve emettersi
 il  conseguente  motivato  decreto  ingiuntivo,  risulta   modificato
 dall'art.  8  del  decreto-legge  21  giugno 1995, n. 238, pubblicato
 sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1995, n. 144;
    Visto l'art. 77 della Costituzione della Repubblica italiana,  che
 prevede  che  "il  Governo  non puo', senza delegazione delle Camere,
 emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria", consentendosi
 a tale organo dello Stato  l'adozione  di  provvedimenti  provvisori,
 unicamente "in casi straordinari di necessita' e d'urgenza";
    Ritenuto  che  il  piu' sopra citato decreto-legge n. 238/1995 sia
 stato adottato ben al di  la'  dei  surrichiamati  limiti  normativi,
 fissati  dal  legislatore costituzionale e, quindi, disattendendo gli
 stessi, non apparendo  in  alcun  modo  apodittiche  le  affermazioni
 contenute   nella   parte   introduttiva   del  decreto  stesso,  ove
 genericamente si afferma "ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed
 urgenza di intervenire su taluni aspetti della competenza civile ..",
 senza  per  altro specificare in concreto i presupposti di fatto e di
 diritto (si sono, infatti richiamati, ma genericamente, gli artt.  77
 e  87  della Costituzione) ricorrenti nel caso e assunti a fondamento
 dell'emanato atto normativo, onde rendere verificabile la  congruita'
 accertativa e valutativa, per quanto attiene l'iter del provvedimento
 in parola;
    Ritenuto  altresi'  che, per le su esposte considerazioni, il piu'
 delle volte  citato  decreto-legge  n.  238/1995  debba  considerarsi
 viziato  da illegittimita' costituzionale, dato che la pluridecennale
 inerzia, nei riguardi del gia' menzionato art. 641  c.p.c.  da  parte
 dei vari Parlamenti della Repubblica via via avvicendatisi, se, da un
 lato,  certamente  avrebbe  consentito al detto Organo legislativo di
 disporre del tempo necessario per intervenire direttamente in merito,
 apportando, ove e, se necessario, le opportune soluzioni legislative,
 ovvero, in alternativa, conferendo opportuna delegazione  al  Governo
 (cio'  che  starebbe  evidentemente  a  dimostrare  la pretestuosita'
 dell'invocata "straordinaria necessita'  ed  urgenza"  da  parte  del
 Potere  Esecutivo),  dall'altro, evidenzia l'arbitrarieta' e, quindi,
 la  censurabilita',  sotto  il  profilo  costituzionale   dell'azione
 governativa,  in  quanto  caratterizzata dal non essere supportata da
 una norma costituzionale;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Ritenuto infine, tutto cio' premesso, che non possa procedersi  ai
 successivi   atti   resi   doverosi  dalla  domanda  del  ricorrente,
 indipendentemente dalla soluzione della questione di legittimita' qui
 sopra   sollevata,   anche    perche'    le    precitate    modifiche
 incostituzionalmente   apportate,  nel  rivelare  i  difetti  di  una
 frettolosa statuizione, frutto di  evidenti  spinte  corporative,  le
 quali,  in  quanto  tali, mal rappresentano gli interessi dell'intera
 collettivita' - che  solo  il  Parlamento  della  Repubblica  avrebbe
 potuto,  invece, istituzionalmente tutelare -, hanno di fatto privato
 il cittadino, che intendesse ristorare presso il giudice di  pace  le
 proprie  esigenze  di  giusttzia  attraverso  il  decreto ingiuntivo,
 dell'opportunita' di servirsi di tale agile strumento, dato che,  con
 la  piu'  volte  richiamata  modifica governativa, lo stesso e' stato
 trasformato,  da  rapido  -  qual'era  sempre   stato   rispetto   al
 corrispondente  procedimento  di  cognizione  ordinario (che per tale
 autorita' giurisdizionale, come e' noto, prevede termini  liberi  non
 inferiori  a  gg  30,  tra  la data della notificazione della domanda
 attorea e quello della comparizione), - in  altro  notevolmente  piu'
 lungo,  poiche'  gli  iniziali  gg  20  riferentisi  al  procedimento
 monitorio in discorso sono stati elevati a gg 40, rendendo quindi  di
 fatto  e  paradossalmente  piu' vantaggioso in quanto piu' rapido, il
 ricorso all'azione ordinaria rispetto a quella monitoria prevista dal
 riformato art. 641 c.p.c., con la conseguenza di stravolgere  in  tal
 modo  un  istituto giuridico di lunghissima e consolidata tradizione,
 la cui utilita' per gli utenti di giustizia non ha certo  bisogno  di
 dimostrazioni,   per   cui   deve   dichiararsi  incostituzionale  il
 decreto-legge n. 238/95.